Focus sul Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21

Disamina delle misure che interessano le imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione

Nel provvedimento DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, di cui abbiamo parlato qui e qui, sono previste numerose misure inerenti diversi ambiti.
Oltre a quanto già comunicato precedentemente, di seguito riportiamo gli articoli di potenziale interesse per le imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione.

Art. 3. Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica
Comma1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM MiSE 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella GU della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

In considerazione del fatto che le imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione non sono imprese energivore, così come definite dal DM MiSE 21 dicembre 2017, le stesse possono usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 3 del DL 21 marzo, 2022, n. 21, nella misura in cui siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Art. 4. Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale
Comma 1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Da una nostra disamina non è chiaro se le imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione possono usufruire della misura indicata nell’art. 4, in quanto, nonostante non siano identificate come imprese cosiddette gasivore (definite dal Decreto MiTE n. 541 del 21.12.2021, di cui all’art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17), il contributo è destinato alle imprese che hanno avuto maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale “consumato” per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Nel caso delle aziende di distribuzione di gas naturale per autotrazione il gas acquistato non viene “consumato” per un uso energetico ma viene rivenduto agli utenti.
A tal proposito abbiamo già provveduto, in collaborazione con Assogasmetano, a inoltrare un quesito all’Agenzia delle Entrate e al Ministero delle Finanze.

Art. 8. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI
1.Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

Art. 37. Contributo straordinario contro il caro bollette
Comma 1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Comma 2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10 per cento.

[omissis ]

Comma 5. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.

Riteniamo che la previsione possa trovare probabile applicazione nei confronti degli associati ma è indispensabile attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’ARERA, dove saranno definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo così come indicato nel comma 5.

 


Allegati:

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21

Decreto MiTE n. 541 del 21.12.2021

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