Statuto

TITOLO I – Costituzione – scopi

ART. 1 – E’ costituita la Federazione Nazionale Distributori e Trasportatori di metano (gas naturale). Essa raggruppa aziende od imprese che svolgono la distribuzione del metano (gas naturale) con o senza servizio di trasporto ed anche aziende che svolgano attività inerenti e/o sussidiarie allo sviluppo del metano per auto.
La Federazione è apolitica ed aconfessionale ed ha durata illimitata: essa può aderire ad organismi confederativi italiani e stranieri aventi scopi e finalità analoghe assimilabili a quelli della Federazione stessa.
La Federazione ha sede in Bologna, ma potrà istituire Uffici anche altrove.

ART. 2 – La Federazione si propone di:
a) tutelare la categoria delle aziende o imprese per cui è stata costituita, rappresentandola in sede nazionale ed estera presso qualunque autorità od Amministrazione pubblica o privata, nonché presso tutte le organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori d’opera;
b) studiare e risolvere i problemi tecnici, sindacali e di qualsiasi altra natura relativi alle problematiche della categoria stessa, stipulando, ove del caso, contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) analizzare e cercare di risolvere i problemi di ordine tecnico, giuridico, commerciale ed assicurativo nell’interesse del settore;
d) promuovere ed attuare ogni iniziativa o servizio, i quali tendano a valorizzare e potenziare le funzioni e l’attività della categoria rappresentata;
e) provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti della categoria in tutti gli Enti ed Organismi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle Leggi e dai Regolamenti o sia ammessa e addirittura richiesta, con particolare riferimento ai rappresentanti regionali per i quali verrà redatto apposito regolamento operativo;
f) esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate dalle Leggi, Regolamenti e disposizioni delle Autorità competenti;
g) provvedere a quanto altro ritenuto utile per la tutela, la salvaguardia, l’immagine, lo sviluppo, ecc., del settore della distribuzione e trasporto del gas metano (gas naturale).
Gli scopi principali perseguiti dalla Federazione sono tali da inquadrare la Federazione nella tipologia delle associazioni sindacali e di categoria.
La Federazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6 del D. Lgs. N. 460/1997 ai fini della perdita di qualifica.

TITOLO II – Soci

ART. 3 – Possono essere socie le aziende od imprese comunque denominate, che svolgono l’attività di cui all’art. 1 del presente statuto.

ART. 4 – La domanda di ammissione va presentata – corredata di tutti quei dati richiesti – alla Federazione il cui Comitato Esecutivo ne deciderà la eventuale accettazione. La domanda deve indicare la denominazione della ditta, la sede e la/le località di distribuzione del metano.
L’azienda non ammessa ha facoltà di ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, al Comitato Esecutivo, che delibererà nel merito definitivamente e insindacabilmente in occasione della sua prima riunione.

ART. 5 – L’iscrizione alla Federazione vale per due anni e si intende tacitamente rinnovata per egual periodo, qualora non intervenga disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza del biennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di rinnovazione.

ART. 6 – La qualifica di associato si perde:
1) per dimissioni, le quali, però, non esonerano l’associato dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui all’art. 5;
2) per radiazione, deliberata dal Comitato Esecutivo della Federazione quando:
  a) la Ditta associata non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli Organi sociali;
  b) vengano, in qual si voglia modo arrecati danni morali o materiali alla Federazione, ai suoi Responsabili o ad altri soci;
  c) l’associato si rendesse moroso nel pagamento delle quote sociali.
Il provvedimento di espulsione va comunicato all’interessato mediante lettera raccomandata. E’ ammesso il ricorso, per iscritto, ai Probiviri che potranno riproporre o meno la riammissione della Ditta espulsa al Comitato Esecutivo, che delibererà insindacabilmente e definitivamente in occasione della sua prima riunione.
Contro il provvedimento di radiazione, è ammesso ricorso nei modi e termini stabiliti dall’art. 24 del Codice Civile.

TITOLO III – Organi della Federazione

ART. 7 – Sono Organi della Federazione:
– L’Assemblea Generale Nazionale;
– Il Comitato Esecutivo;
– Il Presidente ed i due Vice Presidenti;
– Il Collegio dei Revisori dei Conti;
– Il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 – Tutte le cariche sono gratuite e devono essere affidate a persone fisiche appartenenti alla categoria rappresentata dalla Federazione. La perdita dei titoli per essere nominati genera automaticamente la decadenza dal ruolo assunto.
E’, tuttavia possibile prevedere, su valida deliberazione del Comitato Esecutivo, una indennità per il Presidente.

ART. 9 – L’Assemblea Generale è costituita dalle aziende o imprese che vi partecipano.
Le deleghe fra aziende o imprese sono ammesse, ma ogni azienda o impresa non può essere portatrice di più di una delega. Hanno diritto al voto le aziende o imprese in regola con il versamento del contributo federale.

ART. 10 – L’Assemblea Generale ha il compito:
a) di deliberare sui problemi di ordine generale interessanti la categoria e di fissare le direttive sull’attività della Federazione;
b) di eleggere secondo le formalità previste dall’art. 13 che segue, i membri del Comitato Esecutivo, i componenti del Collegio dei Probiviri e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) di ratificare le deliberazioni del Comitato Esecutivo in merito alle adesioni o iscrizioni della Federazione ad Enti o Associazioni aventi finalità interessanti le aziende o imprese rappresentate;
d) di deliberare sulle relazioni morali ed economiche della Federazione;
e) di approvare i bilanci della Federazione;
f) di intervenire definitivamente in merito alla radiazione od espulsione di un socio;
g) di decidere su tutti gli argomenti di sua competenza per legge o per Statuto e che siano stati posti all’ordine del giorno;
h) di deliberare la revoca del Comitato Esecutivo, del solo Presidente, ovvero dell’intero organo amministrativo. Tale delibera può essere adottata in ogni tempo per giusta causa o per gravi negligenze documentate. Per la validità di questa specifica delibera occorre la maggioranza prevista per l’Assemblea di prima convocazione, secondo quanto verrà indicato all’articolo che segue.
i) di fissare entità, criteri e modalità per l’esazione delle quote associative.

ART. 11 – L’Assemblea Generale è convocata, almeno una volta all’anno e comunque, in ogni caso che il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 degli associati.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta a mezzo di lettera, fax, comunicazione informatica, purché la ricezione sia certificabile, da inviarsi alle aziende associate almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora ed il luogo della adunanza. In caso di particolare urgenza, l’avviso, inviato nelle forme di cui al comma precedente, dovrà essere inviato cinque giorni prima dell’epoca stabilita per la riunione.
Le riunioni dell’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, qualunque sia l’argomento da trattare sono valide: in prima convocazione, quando sia presente la metà dei voti spettanti a tutte le aziende associate, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti. La seconda convocazione potrà essere tenuta anche un’ora dopo quella fissata per la prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Per le modificazioni del presente Statuto è necessaria la presenza di tre quinti dei voti spettanti a tutte le aziende od imprese associate ed il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti. Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente della Federazione. Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale.

TITOLO IV – Comitato esecutivo

ART. 12 – Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 13.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I membri del Comitato durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
Le dimissioni del 50% più uno dei componenti del Comitato Esecutivo comportano la automatica decadenza del comitato stesso.
In tale evenienza, entro i trenta giorni successivi, deve essere indetta l’assemblea dei soci per la rielezione degli organi della Federazione.
Durante il periodo transitorio il Presidente ed il Comitato Esecutivo continueranno ad occuparsi limitatamente alla normale amministrazione.
Le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo dovranno annotarsi in apposito registro e ciascun verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
All’inizio di ciascuna riunione sarà letto ed approvato il verbale della seduta precedente e ciascun membro del Comitato avrà diritto di formulare eventuali osservazioni ed inserire precisazioni o chiarimenti.

ART. 13 – Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni ed ha il compito:
a) di eleggere nel suo seno il Presidente, ed i Vice Presidenti, di convocare l’Assemblea e di promuovere, quando ritenuto opportuno, la convocazione dei Congressi;
b) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni prese dall’Assemblea Generale;
c) di nominare o designare i rappresentanti della Federazione in tutti gli Enti ed Organismi cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi o dai regolamenti e sia richiesta od ammessa;
d) di proporre i resoconti morali e finanziari ed i bilanci della Federazione;
e) di nominare o revocare il Direttore della Federazione fissandone il compenso;
f) di deliberare in merito all’adesione o iscrizione della Federazione ad Enti o Associazioni aventi finalità interessanti per le aziende rappresentate;
g) di dare il suo parere o deliberare su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dai rappresentanti di aziende associate;
h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto;
i) di approvare le deleghe assegnate dal Presidente.

ART. 14 – Il Comitato Esecutivo è convocato almeno una volta ogni tre mesi o quando almeno tre dei suoi membri lo richiedano oppure a seguito di richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti. La Convocazione è fatta dal Presidente della Federazione a mezzo di invito scritto, fax, comunicazione informatica, purché la spedizione sia certificabile, da inviarsi almeno cinque giorni prima della adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma.
L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco degli elementi da trattare, il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza. Le riunioni sono valide quando vi intervenga almeno la metà dei componenti.
I membri del Comitato Esecutivo assenti e senza giustificazione di legittimo impedimento a più di due riunioni consecutive, decadono dalla carica e lo stesso Comitato Esecutivo provvede a sostituirli, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti e col voto favorevole di almeno metà dei membri componenti il Comitato Esecutivo.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese con la maggioranza dei voti presenti.
Ogni membro ha diritto ad un voto.
Le votazioni sono naturalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto dal Presidente del Comitato Esecutivo stesso o da almeno un terzo dei componenti presenti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

ART. 15 – Il Presidente della Federazione dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione a tutti gli effetti; convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Generale, del Comitato Esecutivo, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dagli organi della Federazione.
Nell’assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni sono assolte dal Vice Presidente più anziano.
Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, è sua facoltà assegnare deleghe di mandato o deleghe temporali, a componenti del Comitato Esecutivo.

ART. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti e tutti prestano gratuitamente la propria opera.
Il Collegio è presieduto da uno dei tre membri effettivi e come tale designato all’atto della nomina.
I Revisori sono eletti dall’Assemblea Generale, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Essi debbono accettare per iscritto il mandato loro affidato. In difetto vengono sostituiti dai Revisori supplenti.
I Revisori hanno il compito di controllare la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione e vigilano sulla osservanza delle norme statutarie. Essi riferiscono con relazione scritta all’Assemblea Generale una o più volte all’anno.
Degli accertamenti eseguiti redigono, volta per volta, verbale da annotarsi su apposito registro.

TITOLO V – Direttore

ART. 17 – Alla Direzione degli Uffici della Federazione può essere preposto un Direttore che provvede, in base alle disposizioni ed istruzioni del Presidente, o da un suo delegato, alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli Organi della Federazione e quanto altro è necessario per il funzionamento dei servizi della Federazione.
Il Direttore, ove presente, esercita le funzioni di Segretario dell’Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo.
Il Direttore, ove presente, propone al Presidente l’assunzione o licenziamento del personale della Federazione, stabilendone le mansioni e fissandone il compenso, nel rispetto dei contratti collettivi esistenti.

TITOLO VI – Patrimonio

ART. 18 – Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote associative fissate in base ai criteri stabiliti dal Comitato Esecutivo.
La quota associativa non può essere trasferita se non per causa di morte e non è rivalutabile.
Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisto, lasciti e donazioni, comunque vengano in possesso della Federazione, nonché dalle somme accantonate per qualsiasi scopo ed a qualsiasi titolo.

ART. 19 – Alle entrate ordinarie afferiscono anche i proventi per pubblicazione o per eventuali servizi, le rendite patrimoniali nonché eventuali contributi volontari di enti o di privati.
Ogni altra entrata ha carattere straordinario e va imputata direttamente all’aumento del patrimonio.
La gestione delle entrate ordinarie e straordinarie è affidata al Comitato Esecutivo.
La Federazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione medesima, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 20 – L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dal Comitato Esecutivo entro il 30 aprile dell’anno successivo alla competenza e sottoposto a ratifica dell’Assemblea nella sua sessione ordinaria.
Al fine di fornire idonea pubblicità al bilancio, esso dovrà rimanere depositato presso la sede della Federazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea dei Soci.

ART. 21 – La Federazione nell’attuazione del proprio programma di attività può avvalersi di singoli (o di gruppi) consulenti dei diversi settori: tecnico, finanziario, giuridico, commerciale, stampa e propaganda, legislativo e assicurativo.

ART. 22 – Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea Nazionale, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla liquidazione del patrimonio.
In caso di scioglimento della Federazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo soddisfatte le eventuali passività, sarà devoluto ad altra associazione con analoga finalità ovvero ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 662/1996.
E’ fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 – Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di Legge.