Pubblicato il decreto direttoriale sul credito di imposta del 20% per l’acquisto di GNL

La richiesta dovrà essere presentata dai destinatari tramite piattaforma informatica dell’ADM a partire dal 15 giugno 2023. Il credito di imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili e in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 198 del 15 maggio 2023, di cui avevamo parlato qui, che definisce le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, del contributo sotto forma di credito d’imposta, alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per il ristoro delle spese sostenute dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di GNL utilizzato per l’alimentazione dei veicoli. Si tratta di una misura fortemente sostenuta da Federmetano.

 DESTINATARI DEL BENEFICIO
Imprese:
– aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
– iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
– esercitanti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE RISORSE
– sono assegnate, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 20 % della spesa sostenuta dai destinatari nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 dicembre dell’anno 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
– il contributo non può superare il valore determinato con la formula: 0,50 * (p(t) – p(ref) * 1.5) * q dove:
p(t) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall’impresa nel periodo per il quale è previsto il ristoro (1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022) espresso in euro;
p(ref) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall’impresa nel periodo di riferimento (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) espresso in euro;
q sono i chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall’impresa nel periodo per il quale è ammesso il contributo (1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022), con la limitazione che nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2022 i chilogrammi di gas ammessi a ristoro e conteggiati nella determinazione del valore q, non possono superare il 70% dei chilogrammi acquistati nello stesso periodo del 2021.
Pertanto q = q(feb-ago_2022) + minore[q(sett-dic_2022);0,7*q(sett-dic_2021)].

PRESENTAZIONE ISTANZA e relative PROCEDURE
La presentazione dell’istanza avviene attraverso una piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), a decorrere dalle ore 12:00 del 15 giugno 2023 e sino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023. In caso di esito negativo dell’istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza entro il predetto termine.
L’ADM acquisisce i dati dai destinatari, secondo i modelli allegati al decreto: Fatture_esempio_GNL e Targhe_Esempio.
Gli operatori economici accedono alla piattaforma tramite SPID/CNS/CIE e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procedono con l’inserimento dell’istanza, unica per ciascuna azienda. È prevista l’autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci.
Le domande contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gas naturale liquefatto relativamente al periodo ammesso a ristoro (1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022). Possono essere inserite le fatture relative ad acquisti effettuati in Italia con carte (netting). In questo caso le domande dovranno contenere, quale identificativo, il numero della fattura estera, con il prefisso “net-”.
Attenzione: il credito d’imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:

  • inserire una istanza;
  • inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente solo nel caso in cui non risulti già accettata;
  • inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.

Ogni sostituzione determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA – AGENZIA DELLE ENTRATE
– Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (AdE), pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati dal MIT all’AdE (vedasi successivamente);
– L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal MIT, pena lo scarto dell’operazione di versamento;
– Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

TRASMISSIONE DEI DATI
– Il MIT, acquisiti i dati delle istanze dall’ADM effettua la verifica sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.4 del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, cioè al di sotto del valore determinato con la formula di cui sopra: 0,50 * (p(t) – p(ref) * 1.5) * q;
– All’esito di tali verifiche il MIT emana un decreto di concessione a seguito del quale poi provvede a registrare i singoli aiuti individuali sul RNA. L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’ADM;
– Il MIT trasmette all’AdE l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate all’AdE le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
– L’ AdE trasmette al MIT l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

VERIFICHE E CONTROLLI
È fatta salva la facoltà del MIT di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

 


Allegati:

Decreto Direttoriale n. 198 del 15 maggio 2023
Fatture_Esempio_GNL.xls
Targhe_Esempio.xlsx

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